2. L’Alternanza Scuola Lavoro
- “Alternanza Scuola Lavoro” è il titolo dell’Art. 4 (composto dei Commi 1 lett. a e c, e 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull' istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) che, in premessa, richiama quanto previsto dalla Legge 196 del 1997 (Norme in materia di promozione dell' occupazione) sui tirocini formativi di orientamento (Art. 18: “…di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro…”). L’Art. 4, al Comma 1, intende assicurare la possibilità agli studenti, che abbiano almeno 15 anni, di realizzare “i corsi del secondo ciclo in Alternanza Scuola-Lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istruzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”. Il testo prosegue con le indicazioni al Governo per l’emanazione, entro 24 mesi, del decreto legislativo: l’intera formazione deve avvenire tra i 15 e i 18 anni di età, “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro”; la responsabilità del percorso è dell’istituzione scolastica o formativa; l’alternanza avviene sulla base di convenzioni con le imprese e le loro associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio o con gli enti pubblici “disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio”; gli istituti scolastici e formativi possono assicurare la frequenza di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d’intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi; infine, il Governo è invitato a fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.Il Comma 2 afferma che i compiti del docente incaricato dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro “sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente”.
- Alla fine di luglio 2004, il Ministero della Pubblica istruzione ha presentato lo Schema di Decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola Lavoro, ai sensi dell'Art. 4 della legge 28 marzo 2003, n.53. Il testo, all’Art. 2, definisce la modalità di apprendimento in Alternanza Scuola Lavoro, una “opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani” e ne fissa le finalità; l’Art. 3 fissa i criteri delle convenzioni tra istituzioni scolastiche e formative, singolarmente o in rete, con i soggetti imprenditoriali per definire l’organizzazione didattica (trattata all’Art. 4) e il sistema tutoriale (trattato all’Art. 5). Il Decreto prosegue (Art. 6) con la trattazione delle competenze degli istituti scolastici e formativi inerenti la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti degli allievi impegnati nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro; l’art. 7 individua la possibilità, a domanda degli interessati, di attivare percorsi integrati; l’Art. 8, infine, stabilisce che il Ministero concorre per 30 milioni di euro annui a partire dal 2005 (4 milioni per il 2004) per realizzare, nel sistema dell’istruzione, gli interventi di Alternanza Scuola Lavoro, mentre spetta alle Regioni concorrere al finanziamento dei percorsi di Alternanza nel sistema della formazione professionale.
|