2.1. Le peculiarità dell’Alternanza Scuola Lavoro, secondo l’Art.4 della Legge n. 53/2003
- Il 31 luglio 2003, tra la Regione Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale, le Associazioni Imprenditoriali e Sindacali CGIL, CISL e UIL, viene sottoscritto il Protocollo d’Intesa per i Percorsi di “Alternanza Scuola Lavoro” in cui i Soggetti coinvolti convengono (Art. 2) “di definire e sostenere, ciascuno per quanto di competenza, iniziative sperimentali in Alternanza Scuola-Lavoro, come modalità di realizzazione di percorsi formativi progettati, attuati e valutati dalle istituzioni scolastiche e formative”. Nelle premesse al documento (poi richiamate nell’Art. 1 del Protocollo), si ricorda come da tempo la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale siano impegnati “in un ampio progetto di innovazione del sistema dell’istruzione e della formazione professionale “ per “prevenire e contrastare la dispersione scolastica” e formativa, per “rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione” dell’istruzione e della formazione adeguando il sistema veneto agli standard europei e per “formare risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro”. Dal canto loro, le Associazioni Imprenditoriali auspicano un più “incisivo raccordo tra offerta formativa ed esigenze del tessuto economico-produttivo regionale; infine, le Associazioni Sindacali manifestano un forte interesse per “un progressivo orientamento ed accostamento” degli studi secondari “alla realtà del lavoro” così da superare la divisione tra lavoro e studio “a favore di una integrazione dei processi formativi” di cui la scuola mantiene la titolarità. L’Art. 3 fissa l’articolazione e i caratteri della formazione teorica e dell’esperienza pratica in azienda, fermo restando il quadro normativo e curricolare complessivo dei corsi scolastici coinvolti. Le parti firmatarie, infine, fissano il numero delle scuole coinvolte nella sperimentazione (9) attraverso apposita convenzione (Art. 4). Gli ultimi due articoli indicano gli oneri di spesa suddivisi tra i contraenti (€ 100.000,00 dell’Ufficio Scolastico Regionale e € 100.000,00 a carico delle Associazioni Imprenditoriali) e la scadenza di validità del Protocollo stesso (31 agosto 2004).
- Il 28 gennaio 2004, viene sottoscritto tra l’ Ufficio Scolastico Regionale e Unioncamere Veneto il Protocollo d’Intesa per l’attuazione di iniziative sperimentali di Alternanza Scuola Lavoro. Sono coinvolte 11 nuove scuole del Veneto, cosa che consente di attivare complessivamente la sperimentazione in 20 istituti: l’Istituto Alberghiero Dolomieu di Longarone (BL), il Tecnico Commerciale Calvi e il Classico Marchesi di Padova, il Tecnico Commerciale De Amicis di Rovigo e l’Istituto Tecnico Attività Sociali Einaudi di Badia Polesine (RO), l’Ipsia Galilei di Castelfranco Veneto (TV) e il Liceo Scientifico Levi di Montebelluna (TV), l’Istituto Tecnico Industriale Righi di Chioggia (VE), l’Istituto Tecnico per Periti Aziendali Einaudi di Verona, il Liceo Classico Pigafetta di Vicenza e l’Istituto Superiore Masotto di Noventa Vicentina (VI). All’Art. 2, le parti si impegnano a sostenere “le iniziative sperimentali in Alternanza Scuola Lavoro” e definiscono l’Alternanza “sia una modalità formativa che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi, sia una metodologia didattica innovativa centrata sulla piena valorizzazione formativa dell’esperienza lavorativa”; gli Art. 3, 4, 5 e 6 fissano le finalità della sperimentazione, le misure di accompagnamento, i criteri di organizzazione del quadro orario (il monte ore complessivo dedicato all’Alternanza non può superare il 15%), la durata (l’anno scolastico 2003/2004), le classi coinvolte (preferibilmente le terze superiori), l’elenco dei contenuti delle convenzioni tra scuole coinvolte ed Unioncamere. Le parti si impegnano ad un costante scambio di informazioni, fissano le azioni formative per il personale docente, promuovono iniziative di monitoraggio e di valutazione dei percorsi formativi. L’Art. 8 prevede che le risorse necessarie per avviare la sperimentazione perverranno dall’Unioncamere del Veneto e dall’USR, secondo modalità da definirsi successivamente.
- Con il Documento Operativo, sottoscritto tra le parti il 2 marzo 2004, viene concordato il costo complessivo della sperimentazione di € 187.000,00 (di cui € 44.000,00 a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale e € 143.000,00 a carico di Unioncamere). Il costo della sperimentazione per ogni scuola è calcolato in € 12.000,00 di cui € 4.000,00 sostenuti dall’Ufficio Scolastico Regionale e € 8.000,00 da Unioncamere. Inoltre, l’ente camerale si impegna a sostenere con altri € 55.000,00 i costi indiretti ed interni della sperimentazione (personale di Unioncamere, attività di formazione, materiali di consumo, spese di funzionamento, ecc.).
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