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9.2. Apprendistato

L'Apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro, oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta, garantisce all'apprendista una formazione professionale. Il D. LGS. 276/2003 individua tre tipologie di contratto, con finalità diverse:
  1. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, della durata massima di 3 anni, che consente di conseguire una qualifica professionale e favorire l'entrata nel mondo del lavoro dei più giovani.
  2. Apprendistato professionalizzante, della durata dai 2 ai 6 anni, che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale.
  3. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (la durata deve essere stabilita, per i soli profili che riguardano la formazione, dalle Regioni, in accordo con le Parti Sociali e le istituzioni formative coinvolte), che consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore.
L'Apprendistato si applica a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo. Il numero complessivo di apprendisti assunti non può superare del 100% il numero del personale qualificato e specializzato già in servizio presso il datore di lavoro.
Fino all'emanazione della Legge Regionale sui profili formativi, l'Apprendistato professionalizzante è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di categoria.
L'Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione può essere stipulato nelle Regioni in cui si è provveduto a definire le intese con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le Università e le altre istituzioni formative (circolare n. 2 del 25 gennaio 2006).

Il Tutor nell’Apprendistato
Nell’Apprendistato, il Tutor dell’Ente/Azienda contribuisce a garantire la qualità di un percorso di alternanza aula/lavoro che deve equilibrare le aspettative di fabbisogno di professionalità dell’azienda promotrice e quelle personali legate al completamento ed arricchimento della formazione del giovane lavoratore. Il Tutor è chiamato a motivare e sostenere la qualificazione e l’eventuale raggiungimento di un titolo di studio o diploma del lavoratore, con un’azione che contemporaneamente deve favorire il suo inserimento nell’organizzazione produttiva dell’Ente/Azienda.

Per approfondimenti:
www.welfare.gov.it


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